Ultima modifica: 2 Febbraio 2017

Oneri informativi per cittadini e imprese

Riferimenti normativi  D.lgs 3 3/2013: Art. 34, c.1,2
<<Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione. 2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all’articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.>>
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La normativa di interesse generale e il regolamento dell’istituto sono pubblicati nella sezione ATTI GENERALI.